Il cashback è quella formula innovativa grazie alla quale per ogni spesa fatta nei negozi si ottiene indietro un importo più o meno variabile. Tale importo “che torna indietro” è infatti la parola anglosassone “cash” “back”, ovvero “soldi” “indietro”.
In bestshopping tale fenomeno è anche chiamato “Rimborso” cashback, ma il termine giuridico più corretto è “Sconto Indiretto“.
E’ UNO SCONTO INDIRETTO — “Sconto Indiretto” non è un termine coniato per il fenomeno del cashback di cui assistiamo in questi anni in italia. Esso esiste già nella fiscalità italiana e fa parte delle modalità di pagamento previste da ogni operatore commerciale come, per ricordarne alcuni e magari poco noti, il “pagamento indiretto”, il “pagamento in ticket”, lo “sconto”, il “pagamento credito indiretto”, il “pagamento in valuta indiretto”, ecc. tutti procedimenti di pagamento previsti dalla normativa italiana e facilmente reperibili in ogni registratore di cassa.
Ma che cosa vuol dire che il cashback è uno “sconto indiretto”?
Sconto Indiretto significa che l’importo che state ricevendo (e chiamato cashback) è uno sconto che state ottenendo in una fase temporalmente successiva al pagamento. Se fosse stato fatto nella stessa sessione di pagamento, sarebbe quindi uno “Sconto”. Essendo invece erogato successivamente al pagamento, esso diventa uno Sconto Indiretto.
Per questo motivo, esso non è un guadagno e pertanto non è soggetto a tassazione.
Ripetiamo quindi le condizioni fondamentali per cui esso si configura come uno Sconto:
- è contestuale all’acquisto, ed,
- è personale, e,
- nessuno vi costringe a comprare.
Tale configurazione è anche confermata dal MISE ed è chiarita allo stesso modo dalla Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia e Ministero dello Sviluppo Economico come riportato dal quotidiano Repubblica Affari e Finanza del 19 Febbraio 2018 (cfr piè articolo per i riferimenti).
In questa configurazione chiara e ben definita, pertanto, i siti come Bestshopping vi pagheranno il cashback senza emettere alcun documento fiscale, solo ricevute di avvenuto rimborso.
Ma attenzione a quanto segue!
NON E’ UNO SCONTO INDIRETTO — E’ facile identificare quando il cashback invece non è uno “sconto indiretto”: basta che non rientri in nessuna delle 3 condizioni fondamentali viste precedentemente, ovvero:
- non è contestuale all’acquisto, oppure,
- non è conseguenza di un mio acquisto personale, oppure
- non è legato ad alcun acquisto, oppure inoltre,
- è conseguenza di un obbligo a comprare.
Pertanto, se vi danno un cashback perché vi siete iscritti ad un sito (pertanto NON avete fatto alcun acquisto), allora non è un cashback “sconto indiretto” (cioè esente tasse), ma è un reddito;
oppure, se accedete ad un sito e vi danno 3 centesimi solo per essersi collegati (non avete fatto alcun acquisto), allora non è un cashback “sconto indiretto”, ma è un reddito;
oppure, se vi accreditano un importo senza fare alcun acquisto e senza che sia conseguenza di un vostro acquisto, allora è un guadagno e non uno sconto;
oppure, se mandate utenti e persone a comprare e voi ricevete comunque un cashback sui loro acquisti (fisso o percentuale che sia, una volta o per più volte), senza che di fatto voi abbiate fatto l’acquisto, allora è un reddito (perché state agendo come mediatori e l’operazione viene infatti definita operazione intermediata e si tratta di Procacciamento d’affari) e non è quindi uno sconto indiretto;
oppure, se avete aderito ad un sistema nel quale gli acquisti sono obbligatori a seguito di certi termini indicati nel contratto di adesione al servizio (ad es. un catalogo con obbligo di acquisto mensile), allora il risparmio sugli acquisti non è uno sconto indiretto, ma “un corrispettivo per l’assunzione di una obbligazione di fare”, ovveero un “obbligo al fare, non fare o permettere” e per l’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 è un reddito (“reddito diverso”).
Nei casi in cui è un reddito, pertanto, si applicano le normative vigenti e si è soggetti a tassazione. In Italia in questi casi l’azienda che vi paga è obbligata a essere sostituto di imposta (cioè versa i contributi per voi) se incassate come privati (Codice Fiscale) ed è obbligata a richiedervi fattura se incassate come liberi professionisti, procacciatori/aziende (partita iva).
Nei casi di “reddito” quindi assicuratevi pertanto che l’azienda vi produca Ritenuta Fiscale e vi consegni il documento.
Vuol dire che dovrete dichiarare questi redditi nel 730 durante la dichiarazione dei redditi che verrà fatta l’anno successivo rispetto alla data del conseguimento del guadagno. L’azienda vi dovrà fornire regolare ricevuta fiscale (con marca da bollo se il totale supera 77,47€ — cfr. art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72) in concomitanza con la fase di incasso e la certificazione del versamento delle competenze fiscali l’anno successivo poco prima di maggio/giugno. E’ obbligatorio e se non viene fatto voi e quel sito di cashback non sarete a norma (meglio starne lontani allora o insistere fino a quando vi consegnino tutti i documenti).
CASHBACK PER LE AZIENDE — Un cenno per chi opera sui siti di Cashback come azienda. Nel momento in cui ci si iscrive e si fanno acquisti con scopo personale, abbiamo visto che il cashback è uno sconto indiretto e non è un guadagno e quindi non è un reddito soggetto a dichiarazione. Ma se ci si iscrive come azienda e si fanno acquisti con cashback, è l’azienda il destinatario fiscale degli sconti indiretti e non chi personalmente fa l’acquisto e pertanto si rientra nel caso in cui il mio acquisto fa guadagnare soldi ad un terzo (l’azienda) e pertanto per l’azienda che poi incassa il guadagno è un reddito e pertanto in questi casi sarà sempre necessario incassare emettendo regolare Fattura al sito che vi paga i cashback.
Per riassumere, il cashback è un reddito da tassare quando:
- non è conseguenza di un vostro acquisto, ma di altre persone, ma voi prendete il rimborso, oppure,
- non è conseguenza di alcun acquisto (è un importo regalato all’iscrizione, è un importo regalato alla login, è un importo ricevuto perché avete invitato amici), oppure,
- siete una azienda, un procacciatore d’affari o un mediatore.
Che cosa succede nel caso in cui vi dicano di dare 2€ di cashback aggiuntivo nel caso in cui facciate un acquisto entro 30 giorni da una certa data? Poiché state facendo un acquisto con cashback per voi, tale rimborso è di fatto uno sconto indiretto, che viene di fatto incrementato di 2€; esso pertanto è ancora uno sconto indiretto più corposo.
Dopo questo excursus, spero non abbiate più dubbi sulla fiscalità del cashback!
Nello specifico di Bestshopping, esistono pertanto 2 flussi di cassa. Quello dei cashback “sconti indiretti” e quello dei guadagni da operazioni come il “porta una amico e guadagna 5€”. Il primo è pertanto tutelato dalla prima modalità fiscale, ovvero essendo un sconto, riceverete il rimborso senza dover dichiare alcun reddito. Nel caso invece dei 5€, nel momento in cui li incassate, riceverete i documenti fiscali necessari per procedere (ritenuta e certificazione se privati, richiesta fattura se aziende/p.iva). Questo per ogni incasso che farete, di qualunque importo esso sia, 5€ o 50€.
CASHBACK MULTI LIVELLO — Che cosa succede allora quando un sito di cashback, come Lyoness oppure Ominto (Dubli) collegano alla formula del cashback un sistema di marketing multi-livello nel quale il tuo guadagno da cashback non è più solo legato ad acquisti ma principalmente al fatto di far sottoscrivere al sistema abbonati in un modello piramidale? Fiscalmente è facile dirlo, il sistema è soggetto a tassazione, ogni provento è un guadagno da procacciatore d’affari e pertanto l’azienda e gli interessati sono obbligati a regolare i contratti secondo le norme vigenti.
E’ facile capire come in tali sistemi sia facile allontanarsi dal vero senso del termine “cashback” — soldi indietro –. Non ci sono soldi indietro in un sistema piramidale, non c’è cashback in un multi level marketing; ci sono commissioni sul venduto e proventi da procacciamento. Questo sistema è ovviamente lecito, ma spesso facile a fraintendimenti o facili guadagni. Oltre ad infangare un pò la “purezza” del sistema “cashback” come noi la intendiamo, a volte fa confondere le persone facendo pensare al cashback come un sistema poco chiaro.
Da Repubblica Affari e Finanza del 19 Febbraio 2018.
“L’avvento del cashback in Italia è stato accompagnato fin da subito da alcuni dubbi di natura giuridica, fiscale, regolatoria e non è certo una novità per un fenomeno digitale. Nessuno è sfociato in contenziosi o battaglie, anche grazie all’attento seguito dei tecnici di authority, ministeri e altre agenzie. Ma ci sono alcuni aspetti che, seppur non critici oggi, andranno tenuti sotto osservazione.
Si pensi soprattutto all’attività di networking, cioè alla possibilità di estendere la rete degli utenti tramite gli utenti stessi garantendo loro una quota di cashback per ogni nuova iscrizione. Si tratta di una pratica assolutamente lecita se resta nei suoi binari, se non configura il preludio a schemi di reclutamen- to multilivello infinito (le famose catene di Sant’Antonio). È un rischio da non sottovalutare, se non altro per la forte attrazione che possono avere sugli internauti le promesse di facili guadagni. Altri ambiti di sviluppo che meritano attenzione riguardano la trasparenza degli accordi tra piattaforme e aziende, il confine con le operazioni a premio e l’inquadramento fiscale. “
Questo articolo è una dichiarazione dell’Antitrust nella persona di Giovanni Pitruzzella. Purtroppo per Lyoness, successivamente, il fenomeno descritto poc’anzi si è rivelato reale. L'”Autorità Garante della concorrenza e del mercato” ha infatti avviato nei confronti di Lyoness-Cashback un procedimento istruttorio di indagine per Pratiche Commerciali Scorrette, come annunciato nel BOLLETTINO N. 35 DEL 24 SETTEMBRE 2018 pagina 23 e successive (cfr http://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2018/35-18.pdf ) a “seguito di un numero elevato di istanze di intervento pervenute riguardo al […] regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”.
LYONESS – LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il professionista, nell’esercizio della propria attività di promozione e diffusione di un sistema di cashback, avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nel richiedere un rilevante importo per l’accesso al Multi Level Marketing che gestisce e di altre rilevanti somme tutte presentate come “anticipi” rispetto ai corrispettivi cash back futuri guadagni.
3. Le modalità di presentazione dello schema di vendita realizzate dal Professionista – e dai soggetti ad esso collegati – appaiono potenzialmente idonee a fornire una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera al consumatore che versa denaro per entrare nel Sistema in merito: (i) ai termini e alle condizioni del Programma proposto ai consumatori, alla natura effettiva degli impegni che il consumatore assume sottoscrivendo l’adesione al sistema Lyoness; (ii) alle reali possibilità di conseguire utili aderendo allo schema proposto dal Professionista; (iii) alle informazioni normativamente previste.
Quello che non ci piace di questa vicenda è che purtroppo la parola Cashback, i termini “Multilevel Marketing” e la parola “non veritiera” vengano accostate.
(aggiornamento Gennaio 2019, l’Antitrust conferma e multa Lyoness Italia per 3,2 Milioni di Euro di Multa per pratiche commerciali ingannevole basato su di un sistema dalle caratteristiche piramidali che promette guadagni in modo ingannevole). [cfr. https://www.fanpage.it/vendita-piramidale-e-promozione-ingannevole-multa-da-oltre-3-milioni-di-euro-a-lyoness/]
Per noi di Bestshopping è invece importante che il cashback sia ben chiaro agli utenti, trasparente e ben inquadrato, sia per quanto riguarda la normativa vigente, sia per la parte fiscale. E per noi, lo è e vogliamo che lo sia anche per gli utenti. In questi 10 anni e più di attività, infatti, ci siamo posizionati fin dal primissimo giorno con un estrema diligenza su questo argomento anche a nostro sfavore economicamente parlando (è stato difficile far partire una attività da zero e avere subito al primo mese migliaia di euro di costi in consulenze fiscali e legali), ma tale attenzione e sensibilità verso la normativa e verso la tutela degli utenti sono un fondamento importante per noi ancora oggi.
Vi auguriamo pertanto un buon proseguimento, e vi aspettiamo presto tra gli utenti amanti del cashback come lo siamo noi da più di 10 anni!
Buon proseguimento,
Fabio
Rif. Affari e Finanza Cashback (PDF):
Articolo CASHBACK La Repubblica Affari Finanza 19 Febbraio 2018
AgCom Lyoness-Cashback (PDF):
Agcom Lyoness Pratiche Scorrette
Massimo dice
Poichè sui rimborsi non viene applicata alcuna trattenuta, come fa a sapere bestshopping se l’acquisto è personale oppure fatto per altre persone e quindi operare come sostituto d’imposta?
Redazione dice
Buongiorno Massimo,
il contratto del servizio bestshopping che si accetta è a titolo personale, è pertanto dichiarato dall’utente all’accettazione del contratto in fase di registrazione.
Quando un utente si qualifica con partita iva invece (sezione dati personali), i pagamenti vengono erogati su regolare presentazione di fattura e allora in questi casi l’utente può operare come mediatore per gli acquisti di terzi.
maria rosaria dice
buongiorno quindi non mi è chiaro se esiste un cud best shopping che dobbiamo dichiarare quest’anno nel 730 oppure no, vi sarei lieta per una risposta
Redazione dice
Buongiorno Maria Rosaria, se nel 2018 ha ricevuto da parte nostra uno o più pagamenti per guadagni generati da amici (5€ per ognio amico invitato e che ha fatto acquisti), allora dovrebbe avere già automaticamente ricevuto — sempre da parte nostra — il documento fiscale con la dichiarazione da usare o da dare al commercialista. Se invece nel 2018 non ha mai incassato nulla oppure ha ricevuto pagamenti da parte nostra pari al cashback generato da suoi acquisti su negozi, allora non deve presentare alcun CUD. Nel caso ci contatti direttamente via email per un controllo ulteriore.
Riccardo dice
Buonasera qualcuno ha hackerato il mio account ed ha richiesto l’emissione del rimborso su un indirizzo mail a me sconosciuto. Ho cambiato subito la password e ripristinato il corretto indirizzo mail. Ho mandato 3 mail a [email protected] per chiedere il blocco dell’emissione del buono ma non ho ricevuto risposta. Come posso fare per recuperare l’importo messo da parte?
Redazione dice
Gentile Riccardo,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione. Al momento il buono non è stato ancora inviato.
Sarà ricontattato dalla nostra assistenza per decidere se incassarlo ad una sua email corretta oppure annullarlo.
a presto,
il team di bestshopping
Roberto dice
Ok ma non mi torna una cosa, Bestshopping è un intermediario che prende una percentuale sulla vendita che rigira all’utente.
Quindi non si tratta di sconto indiretto. E come se un negoziante rivendendo i prodotti della samsung mi tornasse lui il cashback dopo 30 giorni che ho acquistato direttamente in denaro, mai visto una cosa del genere.
Potrebbe essere sconto indiretto se Bestshopping avesse una speciale autorizzazione per ogni singolo negozio per effettuare lo sconto indiretto, ma secondo me dovrebbe essere comunque il marchio a mandare il bonifico.
stosolocercandodicapire dice
I comm. fino ad una certa soglia di reddito, lo sconto differito dissero che era già tassato dal fatto che si paga l’iva sull’acquisto. Inoltre difficilmente si superano i 5k con i cashback (non avendo magari altri redditi) per renderlo
a soglia imponibile. Ovvero perché pagare 2 volte le tasse? Iva + redditi diversi? Ma non è un reddito è una riduzione del costo di acquisto rimborsato teoricamente
Cosimo damiano dice
Salve le ricariche acquistate dei bookmaker con sconto immediato contestuale all acquisto vanno dichiarate? O sono semplici sconti?
Edoardo dice
Ciao Cosimo, i prodotti scontati non necessitano di essere dichiarati nel 730.